? Provvedimento del Garante privacy del 15 novembre 2018
Con la pubblicazione del provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018, il Garante privacy è intervenuto a rilevare alcuni aspetti di criticità con riguardo all’obbligo di fatturazione elettronica introdotto con effetto dal 1° gennaio 2019, ed in particolare:
- Criticità nella memorizzazione integrale delle fatture elettroniche xml
Viene rilevato che nelle fatture elettroniche sono contenuti dati personali quali la descrizione delle prestazioni sanitarie, l’indicazione dei servizi nell’ambito di un intervento chirurgico, la descrizione dei procedimento penali, etc e viene quindi richiesto all’Agenzia delle Entrate di intervenire con procedure utili ad evitare una massiva memorizzazione dei dati inerenti la natura, qualità e quantità dei beni ceduti e servizi resi.
- Criticità nella sicurezza di alcuni strumenti
Vengono rilevati diversi aspetti di criticità, quali l’impiego del canale di trasmissione FTP in quanto è considerato non sicuro, l’assenza di strumenti di cifratura da utilizzare nel trasmettere i dati, e la memorizzazione non sicura dei dati in caso di impiego dell’app Fatturae;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018
Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, sono state prese una serie di misure tecniche e procedurali necessarie a rispondere alle criticità rilevate dal Garante privacy, ed in particolare:
- Consultazione delle fatture elettroniche solo previa autorizzazione
Saranno memorizzati per intero i file xml delle fatture elettroniche, solo dopo che il soggetto Iva o consumatore finale avrà acconsentito, previa adesione al «servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche» che sarà disponibile dal 3 maggio 2019. In assenza dell’adesione al suddetto servizio, saranno memorizzati solo i «dati fatture», che non comprendono quanto indicato nella lettera g) dell’art.21 DPR 633/72, e cioè «natura, quantità e qualità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione»;
- Canali di trasmissione cifrati
E’ stato rilevato che il canale FTP era già stato sostituito con un canale cifrato SFTP sin dal 5 giugno 2018, e dal 1°gennaio 2019 non sarà garantito il servizio se viene adottato il canale FTP non cifrato. Entro il 15 aprile 2019 poi, l’Agenzia delle Entrate fornirà indicazioni sull’utilizzo di strumenti di cifratura da adottare per esempio nell’ambito della trasmissione delle fatture tramite PEC.
? DMEF 28 dicembre 2018 ed imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Pubblicato il DMEF 28 dicembre 2018 in tema di modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che interviene a modificare il secondo comma dell’art.6 del DMEF 17 giugno 2014. In sostanza, l’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari dovrà essere assolta in questo modo:
a) Con riguardo alle fatture elettroniche, il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre, e l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nell’area riservata l’ammontare dell’imposta dovuta, mentre il pagamento potrà essere effettuato mediante addebito sul c/c bancario o postale oppure tramite F24 già predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate;
b) Con riguardo ai restanti documenti e scritture contabili, quali libro giornale o il libro inventari, si continuerà ad assolvere l’imposta di bollo tramite pagamento da eseguirsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con F24 (codice tributo 2501).
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2018
Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018, sono state individuate le modalità da utilizzare per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi Iva che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370.
In particolare si tratta di fatture elettroniche emesse da imprese che forniscono servizi nell’ambito delle telecomunicazioni (decreto 366/2000) e nell’ambito dei rifiuti solidi urbani e assimilati (decreto 370/2000), a soggetti consumatori finali, le cui prestazioni sono regolate da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005 privi di codice fiscale. Con riguardo alle suddette imprese, queste dovranno:
a) Comunicare all’Agenzia delle Entrate un elenco contenente, per ciascun contratto, oltre alla partita Iva dell’impresa, anche un “codice identificativo univoco” (max 28 caratteri) del rapporto contrattuale con il cliente consumatore finale, di cui non si dispone del codice fiscale;
b) Compilare la fattura elettronica valorizzando il blocco <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente inserendo nel campo <IdPaese> il codice convenzionale “OO”(due volte la lettera “O” maiuscola) e nel campo <IdCodice> il codice identificativo univoco preventivamente comunicato;
? Decreto Legislativo 27 dicembre 2018 n.148 e fattura elettronica Europea
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 27 dicembre 2018 n.148, viene stabilito che dal 18 aprile 2019 le amministrazioni pubbliche rientranti nell’obbligo di fatturazione elettronica così come stabilito dalla legge 24 dicembre 2007 n.244, sono tenute a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard Europeo, così come stabilito dalla Direttiva 2014/55/UE. Per le amministrazioni locali, il suddetto obbligo decorre dal 18 aprile 2020.
? Pubblicazioni di FAQ
Al fine di supportare gli operatori oltre che gli intermediari, sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate un elenco di FAQ, ed in particolare:
- FAQ del 27 novembre 2018 (da n.1 a n.43)
- FAQ del 21 dicembre 2018 (da n.44 a n.53)
- FAQ del 11 gennaio 2019 ( n.54)
- FAQ del 22 gennaio 2019 ( n.55)
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Fonte: Sistemiamo l’Italia