Nella prima e nella seconda parte di
questa breve analisi delle attestazioni di conformità nell’ambito del processo
civile telematico, ci siamo occupati dell’estrazione di atti e provvedimenti nonché
dei depositi di parte nel fascicolo della procedura.
In questa ultima parte, invece, ci
occuperemo delle attestazioni di conformità relative alle notificazioni in
proprio via PEC.
La Legge di riferimento è la n. 53 del
1994 sulle notificazioni in proprio che, agli articoli 3bis e 9 comma 1bis e
1ter, tratta specificatamente di questa casistica.
In primis,
per il caso di trasmissione via PEC di atti o provvedimenti formati su supporto
analogico, l’art. 3bis comma 2 stabilisce: “Quando l’atto da notificarsi non
consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia
informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità
all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da
notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.”
L’articolo de quo si riferisce alla
notificazione di atti cartacei tramite lo strumento della PEC. Logicamente, al
fine di generare una notificazione che abbia un valore giuridico equiparabile a
quella tramite Ufficiale Giudiziario, il documento oggetto di scansione dovrà
essere posseduto dall’Avvocato notificante in originale o copia conforme.
La norma de qua dovrà poi essere
coordinata con il disposto di cui all’art. 16 undecies D.L.179/2012
Comma 2 e 3:
“2. Quando l’attestazione di conformità
si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel
medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2,
l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un
documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce
ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche
stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla
notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di
notificazione”
Sostanzialmente, quindi, qualora il
Difensore debba procedere alla notificazione di un atto nativo cartaceo, dovrà
provvedere all’acquisizione – tramite scanner – della copia informatica del
documento de quo, e poi alla redazione dell’attestazione di conformità
che dovrà obbligatoriamente essere inserita all’interno della
relata di notificazione.
Medesima procedura si applicherà al caso
di copia digitale di atto o provvedimento estratto dal fascicolo telematico.
Si sottolinea come, dette copie
informatiche, non dovranno essere sottoscritte digitalmente dall’avvocato,
poiché la sottoscrizione dovrà essere presente unicamente nella relata di
notificazione o su eventuali atti nativi digitali (ad esempio un atto di
precetto) redatti direttamente dal professionista.
Infine, sul punto, per produrre correttamente
l’attestazione di conformità all’interno della relata di notificazione, dovrà
essere inserito il nome del file – relativo all’atto da attestare – per esteso
e una breve descrizione del documento.
Diverso, e per certi versi opposto, è il
caso relativo all’attestazione di conformità delle ricevute di notificazione
via PEC.
L’art. 9 comma 1 bis e comma 1 ter,
infatti, stabiliscono espressamente che:
“1bis. Qualora non si possa procedere al
deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo
3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e
di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui
sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato
debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con
modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.”
Orbene, la frase “Qualora non si possa
procedere al deposito con modalità telematiche”, presente nel comma 1bis e
replicata nell’1ter, fa ragionevolmente presupporre come non si potrà sempre procedere
all’attestazione di conformità delle stampe delle ricevute di pec di
accettazione o consegna, posto che – per sussistere il potere di autentica in
capo al notificante – dovrà essere inibito il deposito telematico dell’atto per
quella tipologia di procedura (ad esempio dinanzi al Giudice di Pace).
Qualora dovessimo procedere ad
un’attestazione di conformità relativa all’ultimo caso analizzato, potremo
utilizzare – ad esempio – questo modello di conformità:
“Io sottoscritto avv. ………
(CF………) del foro di ……… attesto, a norma dell’art. 9 comma 1bis l.
53 del 1994 e dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, la conformità della presente copia cartacea – composta da numero………..
pagine unite in un unico plico – dei seguenti documenti: messaggio email di
notifica, ricevuta di accettazione della notifica, ricevuta di consegna della
notifica,………………[specificare il tipo di atto notificato],
relata di notificazione, …………..[eventuali ulteriori allegati alla notifica], ai
rispettivi documenti informatici dal quale è stata estratta.
Data e luogo……… Avv.
………”
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Fonte: Sistemiamo l’Italia