Nella prima parte di questa breve analisi delle attestazioni di conformità nell’ambito del processo civile telematico, ci siamo occupati dell’estrazione di atti e provvedimenti dal fascicolo telematico; facoltà espressamente prevista dall’art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/2012.
In questa seconda parte, invece, ci occuperemo del caso diametralmente opposto, ossia, delle attestazioni di conformità relative alla trasmissione digitale di atti e provvedimenti verso il fascicolo telematico di cancelleria.
La norma di riferimento è quella contenuta all’interno dell’art. 16 decies del D.L. 179/2012, la quale prevede: “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del Giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.”
Analogamente a quanto già indicato per l’estrazione dal fascicolo telematico, quindi, anche in questo caso l’Avvocato non potrà attestare la conformità di tutti i documenti in suo possesso ma solo di un atto processuale di parte o di un provvedimento del Giudice e che, oltretutto, detenga in originale o in copia conforme.
L’attestazione di conformità, nel caso di specie, dovrà essere redatta dopo aver provveduto a produrre la copia informatica del documento in nostro possesso, quindi, dovremo dapprima provvedere alla scansione dell’atto o del provvedimento cartaceo, e poi potremo procedere all’inserimento dell’attestazione con una delle due modalità previste ex art. 16 undecies, secondo e terzo comma, del D.L. 179/2012.
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Nel caso volessimo provvedere ad inserire l’attestazione direttamente sulla scansione del documento che ci apprestiamo a depositare, potremo ricorrere – come già visto nella prima parte di questo articolo – all’apposizione della stessa con l’utilizzo della funzione “compila e firma” di acrobat reader DC. Questo ci permetterà di aggiungere del testo al PDF scannerizzato e quindi all’inserimento dell’attestazione. Il documento, dopo il salvataggio, dovrà poi essere sottoscritto digitalmente del professionista (di seguito un esempio di formula):
“Io sottoscritto Avv………………attesto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 16-decies, e art. 16-undecies comma 2 del d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, che la presente copia informatica del…………….. [descrivere il documento di cui si attesta la conformità, ad esempio “della sentenza n°………. del Tribunale di ………….] è conforme al ……………. [inserire “originale”, oppure “copia autentica”] dal quale è stata estratta.
Data e luogo……… Avv……………………..”
- Nel caso in cui volessimo invece redigere l’attestazione di conformità su di un separato documento digitale – che verrà trasmesso unitamente all’atto attestato conforme – dovremo prima predisporre tale documento attraverso il nostro programma di videoscrittura (ad esempio word oppure openoffice), salvarlo poi in PDF e infine sottoscriverlo digitalmente.
Si ricorda che l’attestazione di conformità dovrà in questo caso contenere, come minimo, il nome del file di cui si sta attestando la conformità e la descrizione del documento (di seguito un esempio di formula):“Io sottoscritto Avv………………attesto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 16-decies, e art. 16-undecies comma 3 del d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, che il file denominato…………….. [inserire il nome (completo di estensione) del file contenente il documento da attestare], ……………….. [aggiungere poi una breve descrizione del documento, ad esempio “sentenza n°……. del Tribunale di …………] è conforme al ……………. [inserire “originale”, oppure “copia autentica”] dal quale è stato estratto.
Data e luogo……… Avv……………………..”
Nelle prossime settimane concluderemo l’analisi con le attestazioni di conformità relative alle notificazioni in proprio via PEC.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Fonte: Sistemiamo l’Italia