Devo provvedere alla notificazione di uno sfratto, posso procedere via PEC oppure esistono delle preclusioni?
Normalmente le notificazioni via PEC sono
genericamente ammesse per ogni atto civile, amministrativo o stragiudiziale,
ciò in virtù del chiaro disposto di cui all’art. 1 Legge 53 del 1994.
Nel caso di specie, però, sconsiglio di
procedere alla notificazione telematica, privilegiando invece quella ordinaria
tramite UNEP.
Tale consiglio deriva, in realtà, dal
combinato disposto di cui agli articoli 48 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e 660 del Codice di Procedura Civile.
Per il primo di detti articoli, infatti, la
notificazione a mezzo PEC deve essere equiparata alla notificazione tramite il
sistema postale; mentre l’art. 660 c.p.c., come noto, prevede che la
notificazione dello sfratto venga fatta in mani proprie. Posto che la maggior
giurisprudenza di merito – salvo pochissime eccezioni – ritiene che non sia
ammissibile il mezzo digitale per tale tipologia di notificazione proprio
perché non assimilabile ad una notificazione in mani proprie, ribadisco la
necessità di attenzione nella scelta del mezzo tramite il quale effettuare la
trasmissione dell’atto.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita. ?
Fonte: Sistemiamo l’Italia