Devo costituirmi telematicamente in appello. Posto che l’atto avversario è stato notificato a mezzo PEC, al momento del deposito telematico dovrà allegare anche un’attestazione di conformità delle ricevute email e dell’atto di appello?
Assolutamente no.
Le ricevute digitale di una PEC sono dei
veri e proprio originali digitali e, in termini giuridici, possono a tutti gli
effetti essere definitivi “duplicati informatici”.
Non sarà quindi necessaria un’attestazione
di conformità che, come noto, è richiesta ex art. 16-decies Decreto Legge
179/2012 solo qualora si depositi “la copia informatica, anche per immagine,
di un atto processuale di parte o di un provvedimento del Giudice formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”.
Oltre a ciò, il contenuto della ricevuta
di consegna e quindi: messaggio di invio, atto notificato e relata di notifica,
sono anch’essi documenti digitali originali e quindi veri e propri duplicati
informatici; come tali non necessiteranno – anche in questo caso – di alcuna
attestazione.
Come consiglio pratico, pur essendo i
documenti appena citati allegati alla ricevuta di consegna, si consiglia sempre
di reinserirli anche come allegati separati, ciò per facilitare il Magistrato
nella consultazione.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita. ?
Fonte: Sistemiamo l’Italia