PAT – TAR Sicilia n° 1426/2019 – Condanna della P.A. inadempiente a inserire l’indirizzo PEC nel registro PP.AA.

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Come recentemente segnalato dall’Avv. Roberto Arcello sul suo blog “Avvocato Telematico” (l’articolo originale è reperibile a questo link)  il Tar Sicilia sezione di Catania ha depositato un’interessante pronuncia in materia di notificazioni a mezzo PEC e di registri pubblici di indirizzi elettronici.

Nel caso di specie, l’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, l’Associazione Camera Amministrativa Siciliana, e molti Colleghi hanno proposto ricorso contro il Comune di Catania per “l’accertamento dell’inottemperanza del Comune di Catania (CT) rispetto all’obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia un valido indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni e le notificazioni al fine di farlo inserire nell’apposito elenco di cui all’art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012, nonché per l’accertamento della fondatezza dell’istanza presentata dagli odierni ricorrenti nei confronti del suddetto Comune, con la conseguente condanna per l’amministrazione inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a giorni trenta, con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.”

Come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte su queste pagine, infatti, a seguito della riforma degli articoli 16 e seguenti del D.L. 179/2012, il noto registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) è stato integralmente sostituito dal registro PP.AA. per l’elencazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzabili – nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni – per le notifiche in proprio a mezzo PEC.

Orbene, mentre il vecchio registro IPA (tutt’ora esistente e pienamente idoneo all’estrazione degli indirizzi PEC per le notifiche in ambito tributario) era stato integralmente alimentato dalle Pubbliche Amministrazioni, lo stesso non può dirsi per il Registro PP.AA. che è rimasto scarno e privo di moltissimi indirizzi appartenenti ad altrettanti enti pubblici.

Posto che, l’assenza di un indirizzo PEC – all’interno del registro PP.AA. – riferibile ad una determinata amministrazione pubblica, rende di fatto difficile se non impossibile la notificazione di atti e provvedimenti via PEC, sul punto è recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con la pronuncia 7026/2018, ha stabilito: “l’amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.”

Ebbene, sulla medesima linea di tale pronuncia del Consiglio di Stato, si pone oggi la sentenza del TAR Sicilia, con la quale, da un lato il Tribunale Amministrativo dichiara cessata la materia del contendere avendo – il Comune di Catania – medio tempore  provveduto all’iscrizione di un proprio indirizzo PEC nel registro PP.AA.; dall’altro prendendo atto della riforma dell’art. 16 ter D.L. 179/2012 che – come detto – oggi non annovera più il registro IPA fra quelli utilizzabili per le notificazioni a mezzo PEC ma unicamente il registro PP.AA.

Ciò posto, sempre ad avviso del Tribunale siciliano, gli enti avrebbero dovuto – come normativamente previsto – dare comunicazione del proprio indirizzo di posta certificata entro il 30 novembre 2014 e quindi “è di tutta evidenza come il contegno omissivo serbato dall’Amministrazione rispetto all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC sancito dalla predetta norma, pur non precludendo radicalmente la notifica dell’atto processuale (residualmente possibile, infatti, mediante le tradizionali modalità cartacee), vanifichi il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la telematizzazione delle comunicazioni funge da fattore trainante. Una tale inerzia, come puntualmente rappresentato nella diffida del 26 ottobre 2017, non potendo trovare ammissibile giustificazione in ragioni di carattere organizzativo, si riverbera d’altra parte negativamente sulla generalità degli operatori del processo amministrativo. Costoro, che prima della novella del 2014 avrebbero potuto comunque giovarsi di una modalità di comunicazione telematica rappresentata dalla notifica presso l’indirizzo PEC estratto dal registro IPA, attualmente, in caso di inerzia della PA nella comunicazione dell’indirizzo ex art. 16, co. 12, cit., potranno ricorrere esclusivamente alle tradizionali modalità di notifica cartacee, con un aggravio in termini materiali ed economici e in spregio alla normativa vigente e in particolare all’art. 16, comma 12, del d.lgs. 179/2012.”

Per tali ragioni, pur essendo – come detto – medio tempore cessata la materia del contendere, il TAR Sicilia ha comunque condannato il Comune di Catania alla refusione delle spese di giudizio.

In virtù di questa pronuncia si auspica concretamente che finalmente, tutte le amministrazioni che si sono rese sino a oggi inadempienti in relazione all’obbligo di trasmissione del proprio indirizzo PEC al registro PP.AA., siano finalmente spronate a provvedervi in tempi brevi.

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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