Notificazione in proprio via PEC – La Cassazione ribadisce la possibilità di notificare anche provvedimenti presi dal Giudice di Pace

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Con la recentissima Ordinanza 19517/2019, la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle notificazioni in proprio via PEC e lo fa analizzando un caso peculiare ma di indubbio interesse.

La vicenda attiene all’avvenuta impugnazione di una pronuncia del Giudice di Pace, proposta nel termine ordinario di appello, nonostante fosse stata notificata via PEC la pronuncia di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve.

Il Tribunale, in veste di Giudice di Appello, aveva ritenuto che la notificazione fosse stata effettuata “in un momento di transizione tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione dell’art. 16 undecies, comma terzo, D.L. n. 179 del 2012, dubbie erano le regole da seguire per questo specifico tipo di notificazione” e aveva altresì ritenuto che vi fosse quindi la “necessità di dover procedere mediante notificazione tradizionale” per far decorrere il termine breve di impugnazione. Per tale ragione riteneva l’appello tempestivamente proposto.

La questione, giunta poi dinanzi alla Suprema Corte, ha visto l’ulteriore rilievo del controricorrente afferente la possibilità di attestare la conformità di una pronuncia del Giudice di Pace. In particolare la parte ha rilevato che: ”non sussisteva «la capacità in capo all’avvocato di estrarre copia autentica della sentenza, resa in forma cartacea», dato che «l’avvocato non può autenticare atti o provvedimenti del Giudice, che non siano presenti nel fascicolo telematico», e considerato che «il Giudice di Pace non beneficia del processo telematico, onde non v’è alcun fascicolo telematico da cui poter estrarre gli atti autenticabili dal difensore»; la notifica era dunque «inesistente, in quanto è stato trasmesso un atto privo dei requisiti necessari a conferirgli sostanza di sentenza»”

Gli Ermellini, riferendosi al combinato disposto dell’art. 18 Decreto Ministeriale 44/2011 e 3bis della Legge 53 del 1994, hanno ritenuto perfezionata la notificazione della sentenza di primo grado e infondato il motivo di controricorso relativo ai poteri di autentica dell’Avvocato in relazione alle pronunce del Giudice di Pace.

Dal punto di vista strettamente normativo, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito: “l’art. 18 del D.M. n. 44/2011, come modificato dall’art. 1 del D.M. n. 48/2013, stabilisce che l’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994, «allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici» (comma 1°) e che «l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notifica, a norma dell’art. 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53» (comma 4°); l’art. 3 bis della l. n. 53/1994 prevede (al 2° comma) che, quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 16 undecies del d.l. n. 179/2012, convertito in l . n. 221/2012; tale ultima norma stabilisce (al 3° comma) che, se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione;”.

In relazione al caso di specie, poi, ha rilevato che “la sentenza di primo grado, estratta per immagine dal formato analogico, è stata notificata il 15.9.2015 all’indirizzo PEC del difensore la sentenza risulta completa di attestazione di conformità all’originale (oltreché di formula esecutiva) rilasciata dal cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro; la relazione di notifica contiene l’attestazione di conformità all’originale effettuata dal notificante avv. [omissis] tale notifica risulta conforme alle norme sopra richiamate, dato che il documento trasmesso in via telematica è stato estratto dall’originale analogico ed è stato attestato conforme all’originale nella relazione di notificazione; né risulta pertinente il rilievo del controricorrente circa la mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza (da cui è stato estratto il documento informatico per immagine) al suo originale, poiché -nel caso di specie- tale attestazione risulta compiuta dal Cancelliere addetto all’Ufficio del Giudice di Pace.”.

In conclusione, quindi, gli Ermellini hanno correttamente rilevato come non possa ritenersi che la Sentenza emessa da un Giudice di Pace – Curia presso cui non è ancora stato attivato il Processo Civile Telematico – non sia “notificabile via PEC” in linea assoluta, poiché – se è pur vero che non esiste materialmente un fascicolo informatico da cui estrarre il provvedimento – è altresì incontestabile che il provvedimento possa essere rilasciato in copia conforme dalla cancelleria e poi – in un momento successivo – allegato al messaggio PEC e attestato conforme dal Difensore notificante. Ciò – appare chiaro – poiché la norma a cui riferirsi non sarà quella contenuta nel Decreto Legge 179/2012 che, in effetti, si riferisce all’estrazione diretta di provvedimenti dal fascicolo informatico, ma quella di cui all’art. 3bis della Legge 53/1994 che consente genericamente all’Avvocato di attestare la conformità degli atti che si appresta a notificare in allegato.

Come ogni anno il Ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche relative alle attività connesse al Processo Civile Telematico: statistiche che si riferiscono al periodo giugno 2018/maggio 2019 e che sono interamente consultabili tramite questo link.

Dai dati de quibus emergono elementi di interesse e riflessione:

  • in primis è nettamente aumentato il numero di depositi telematici effettuati dai difensori delle parti, con un aumento dell’8,72%. Tale incremento è quasi certamente da imputarsi al sempre maggior ricorso – da parte degli avvocati – allo strumento telematico anche per il deposito di atti di costituzione che, come è noto, non sono soggetti all’obbligatorietà di trasmissione telematica;
  • in secondo luogo, è di particolare interesse il dato relativo all’alimentazione dei due principali registri PEC utilizzati per le attività connesse al processo civile, ossia, il Reginde e il registro PP.AA. Il primo dei due risulta oggi alimentato al 95% e, di conseguenza, solo il 5% dei soggetti censiti non avrebbe ancora provveduto alla comunicazione di un indirizzo PEC valido.

Discorso differente deve essere fatto per il registro PP.AA., che contiene esclusivamente gli indirizzi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per le attività di tipo giudiziario.

Tale registro è oggi alimentato al 65%, dato che – seppur non pienamente soddisfacente – segna comunque un incremento rispetto al passato.

  • Ultimo dato di sicuro interesse è legato all’attività dei Magistrati i quali, nel corso degli ultimi 12 mesi, hanno decisamente incrementato il numero di provvedimenti redatti e depositati in formato nativo digitale (non scansionato), segnando un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tali statistiche non possono che far emergere un sempre maggior ricorso, sia da parte dell’avvocatura che della magistratura, allo strumento telematico.

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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