Pubblicata la legge 11 febbraio 2019 n.12 (G.U. n.36 del 12 febbraio 2019) ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” che oltre ad intervenire a definire la tecnologia blockchain e gli smart contract, all’art.9-bis stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Nella sostanza quindi, tutte le fatture per prestazioni sanitarie emesse a persone fisiche devono essere cartacee e non elettroniche, anche se i dati non debbono essere trasmessi al sistema tessera sanitaria. Diversamente, qualora vengano emesse fatture per prestazioni sanitarie a soggetti diversi dalle persone fisiche, come per esempio pubbliche amministrazioni, le fatture dovranno essere trasmesse in sola modalità elettronica tramite il sistema di interscambio.
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Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Fonte: Sistemiamo l’Italia