L’identità della PEC del professionista

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È possibile che in sede di costituzione in giudizio venga indicata dal professionista una PEC diversa da quella indicata nel ricorso introduttivo?

Assolutamente no.

L’indicazione della PEC effettuata nell’atto introduttivo del giudizio equivale all’indicazione del domicilio digitale valevole per le comunicazioni e le notificazioni processuali (di cui all’articolo 16-bid del D. Lgs. n. 546/1992): per cui non è ammessa alcuna difformità tra gli indirizzi PEC del professionista, ferma restando la circostanza che, come riferito in altro quesito, ai fini del PTT non è possibile per il professionista fornire una PEC diversa da quella comunicata al proprio Ordine di appartenenza.

A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa

 

Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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