Nel caso in cui si tratti di un lavoratore “maturo”, ossia che ha già compiuto i 50 anni di età, il legislatore ha voluto eliminare alcuni paletti, cercando di favorirne l’accesso al lavoro.
In particolare, con chi ha da 50 a 54 anni compiuti (55 non ancora compiuti), è possibile stipulare i seguenti contratti cd. atipici:
- contratto a termine: senza rispettare alcun limite numerico;
- somministrazione: quella a termine è ammessa con chi ha da 50 anni in su senza limiti numerici, perché “svantaggiato”;
- intermittente: si, non in base all’età ma ai requisiti cd. “oggettivi”;
- contratto di prestazione occasionale/libretto famiglia: in assenza dei divieti previsti;
- apprendistato II livello: solo se si tratta di beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Il compimento del 55° anno di età comporta un cambiamento positivo per il lavoro cd. “a chiamata”, infatti, fermo quanto esposto appena sopra, per quanto riguarda:
- contratto a termine: è stipulabile senza rispettare alcun limite numerico;
- somministrazione: con chi ha più di 50 anni senza limiti numerici, perché “svantaggiato”;
- contratto di prestazione occasionale/libretto famiglia: in assenza dei divieti previsti;
- apprendistato II livello, ove si tratti di beneficiari di un trattamento di disoccupazione;
infine, è sempre possibile stipulare il contratto intermittente in virtù del solo requisito anagrafico, ossia il compimento del 55° anno da parte del lavoratore.
A partire da questa fascia di età non si registrano ulteriori novità.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia