A fronte della validazione e della trasmissione della NIRWeb che valenza ha la ricevuta rilasciata?
Il professionista nella domanda formulata fa evidentemente riferimento alla ricevuta “sincrona” di accettazione della trasmissione: si tratta di una ricevuta, tanto rilasciata a video quanto inviata a mezzo PEC nonché depositata nell’area personale, la quale attesta esclusivamente che il soggetto abilitato al SIGIT – il professionista, identificato a mezzo codice fiscale – ha effettuato alla data e all’ora indicata una trasmissione documentale.
Fintanto che non giungerà un’ulteriore documentazione che attesti l’avvenuta iscrizione al registro generale dei ricorsi o degli appelli, la ricevuta in questione non è in grado di attestare l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di deposito.
A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa
Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia