Per quanto riguarda la notifica di un ricorso all’Agenzia
delle entrate, la PEC che sto per inviare, quanto al testo, ha contenuti obbligatori?
Non mi sembra di avere rilevato nulla, in proposito, nei testi normativi
vigenti.
Quanto affermato è corretto: non sussistono obblighi normativi ma, tuttavia, è opportuno adattarsi a poche semplici regole di opportunità.
In particolare, suggeriamo di inserire nell’oggetto sia l’indicazione recante “Notificazione ex art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992” sia il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte.
Nel corpo del messaggio, per ulteriore specificazione del procedimento, tanto per il difensore quanto per l’ente impositore, è opportuno indicare la tipologia dell’atto oggetto di notifica (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.) e, per necessaria riconduzione, l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza, oltre alle generalità del difensore e del destinatario (nome e cognome o denominazione e codice fiscale), la PEC di quest’ultimo e l’indicazione della Commissione tributaria adita.
A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa
Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia