Come espressamente stabilisce l’articolo 8 del decreto Anpal 19 aprile 2019, n. 178, la nuova misura “Incentivo Occupazione Sviluppo Sud” è cumulabile:
- con l’incentivo previsto dall’art. 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, ossia con l’incentivo per chi assume beneficiari dl reddito di cittadinanza.
- Con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, ex 1-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (convertito dalla legge n. 96/2018), nel limite massimo di un importo di esonero di 8.060 euro su base annua.
L’art. 1-bis del D.L. n. 87/2018 (cd. decreto dignità) dispone che ai datori privati che nel 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi Inail, nel limite di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. - Nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori che abbiano sede nel territorio di tali regioni.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
Fonte: Sistemiamo l’Italia
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