Il nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi

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Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 1432217 del 20 dicembre 2019, sono stati modificati sia il tracciato che le regole tecniche dei dati dei corrispettivi giornalieri da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. In questo articolo andremo a capire quali sono le principali novità contenute nel suddetto provvedimento.

 

Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 1432217 del 20 dicembre 2019, sono stati apportati importanti cambiamenti sia al tracciato che alle regole tecniche dei dati dei corrispettivi giornalieri da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. I documenti pubblicati congiuntamente al provvedimento sono tre:

  • Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art.2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, versione 9.0 del dicembre 2019;
  • Allegato – Tipi dati per i corrispettivi, versione 7.0 del marzo 2020;
  • Allegato – Layout documento commerciale, versione 3.0

 

Il nuovo tracciato potrà essere adottato a decorrere dal 1° marzo 2020, mentre dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente secondo il nuovo tracciato. Le principali novità contenute nei suddetti documenti sono le seguenti:

 

? Importazione automatica in contabilità dei dati dei corrispettivi trasmessi

Nel nuovo tracciato è stato aggiunto il campo <ImportoParziale>, non prese:

  • resi;
  • annulli;
  • corrispettivi non riscossi in caso di cessione di beni in sospeso (non consegnati);
  • corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di servizi, come per esempio il caso in cui vi è una convenzione tra un’impresa e un ristorante  per la fornitura dei pasti ai dipendenti, con l’emissione della fattura a fine mese;
  • corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura;
  • corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo RT;
  • corrispettivi non riscossi in caso di “Distinta Contabile Riepilogativa SSN” (solo per RT configurati per sistema TS).

Nella pratica quindi, il nuovo campo potrà essere utilizzato per alimentare il sistema di contabilità e registrare massivamente i corrispettivi giornalieri, previo download dei file dei dati trasmessi dall’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate;

 

 ? Gestione dei negozi con più codici attività

Nei casi in cui l’esercente operi con più codici di attività, il registratore telematico dovrà essere in grado di  consentire l’imputazione dei corrispettivi alla specifica attività per la quale sta effettuando l’operazione, al fine di permettere la corretta registrazione dei dati alle diverse attività svolte;

 

? Distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi

Nei casi in cui il negoziante svolga sia cessione di beni che prestazione di servizi, il registratore telematico dovrà essere in grado di  consentire la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi;

 

? Trasmissione dei dati entro 12 giorni e fuori dalla fascia oraria 03:00 – 05:00

I registratori telematici dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla data di memorizzazione dei corrispettivi (cioè dalla data di effettuazioni delle operazioni), in un orario casuale fuori dalla fascia oraria 03:00 – 05:00 antimeridiane.

 

Novità certamente interessante delle nuove specifiche tecniche e del nuovo tracciato è la possibilità per gli esercenti e gli intermediari fiscali di cui all’art. 3 del DPR 322/98, di poter esportare dall’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate i file XML contenenti i dati dei corrispettivi trasmessi dal registratore telematico, al fine appunto di poterli contabilizzare in modo massivo.

 

E’ comunque da suggerire all’Agenzia delle Entrate di prevedere anche una soluzione software da impiegare per poter trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri. Ad oggi infatti la trasmissione dei dati dei corrispettivi, se escludiamo la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate denominata “Documento commerciale on-line”, può essere svolta unicamente tramite strumenti hardware: gli RT, i registratori di cassa adattati tramite una RT-printer, i server-RT. Per gli esercenti potrebbe essere conveniente poter adottare anche piattaforme software fruibili in modalità cloud computing e in grado di valorizzare in modo più efficiente i dati raccolti oltre che di attivare innovative forme di app-to-app payment, di reporting and analytics, di mobile self-checkout, di mobile scan & pay, etc. La possibilità di utilizzare piattaforme software per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi, potrebbe consentire poi agli esercenti di abbattere i costi di  manutenzione e di aggiornamento, dato che si svolgerebbe centralmente e senza alcun intervento tecnico oltre che in modo più veloce ed efficiente.

La quasi totalità degli esercenti ha optato per RT oppure RT-printer che non consentono un’immediata elaborazione o agevole esportazione dei dati inerenti le vendite al fine di essere opportunamente valorizzati, dato che rimangono memorizzati nel DGFE (Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico). Una piattaforma software, invece, consentirebbe all’esercente oppure all’intermediario fiscale, di gestire in modo molto più efficiente i suddetti dati (e.g. importazione immediata in contabilità, conservazione digitale a norma dei file, riconciliazione delle fatture elettroniche con i documenti commerciali, etc.) oltre che valorizzarli opportunamente al fine di migliorare il proprio business (quali relazioni esistono tra i vari prodotti venduti, quali sono i prodotti più venduti per fascia oraria, qual è l’andamento dei prodotti venduti per punto cassa, etc.)

 

Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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