Ho l’attività bloccata dal virus Covid-19:posso attivare il licenziamento collettivo?

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Per rispondere alla domanda occorre leggere l’articolo 46, co. 1, prima parte del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia), il quale dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia a partire dal 17 marzo 2020, si producono due effetti:

a) l’avvio delle procedure di cui
agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ossia delle
procedure di licenziamento collettivo, è precluso per 60 giorni, ossia fino al
16 maggio prossimo;

b)
nello stesso periodo, ossia tra il 17 marzo e il 16 maggio 2020, e quindi per
60 giorni, sono
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio
2020.

Va poi precisato che le
procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedono che il datore
di lavoro, il quale intenda procedere al licenziamento collettivo, deve
preventivamente informare il sindacato e, se questi lo chiede, deve svolgersi
una ben regolamentata procedura di confronto e negoziazione.

In pratica la norma produce due
conseguenze: da un lato, dal 17 marzo al 16 maggio, il datore non può inviare
la comunicazione al sindacato (in base all’orientamento Inps, la procedura si intende
avviata solo nel momento in cui il sindacato ha ricevuto la comunicazione che è
stata inviata dal datore); dall’altro, se la procedura è stata avviata dal 24
febbraio in poi, essa si intende “bloccata” per legge sino al prossimo 16
maggio 2020.

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consultente aziendale e formatore.

 


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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