Come è noto da pochi giorni ha visto la luce la Legge di conversione del D.L. 18/2020. Conversione che ha portato con sé ampie modificazioni al testo originale del decreto e che, con provvedimento dei primi giorni di maggio, è stato ulteriormente modificato da un successivo provvedimento di urgenza.
Con l’introduzione del comma 12-quater.1 all’interno dell’art. 83 del Decreto Legge 18/2020 è stata concessa la possibilità agli uffici dei Pubblici Ministeri che ne facciano richiesta di ricevere “con modalità telematica ….. memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.”
Il sistema di deposito, come si evince
chiaramente dal testo della norma, doveva però essere “chiarito” da uno
specifico provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi
Automatizzati.
Orbene, come annunciato il 12 maggio scorso sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, il provvedimento de quo (integralmente reperibile a questo link) è stato finalmente emanato e, di conseguenza, è ad oggi possibile – presso gli Uffici del Pubblico Ministero che ne abbiano fatto richiesta – depositare le memorie, le istanze e la documentazione prevista dal 3° comma dell’art. 415 bis c.p.p. in via telematica.
La procedura di deposito si svolgerà tramite trasmissione diretta agli Uffici della Procura attraverso l’accesso al così detto “PDP”, ossia, il Portale Deposito atti Penali, accessibile tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero (vedi fig. 1).
Per l’accesso sarà quindi necessario
l’utilizzo dell’autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e quindi la
chiavetta di firma digitale.
Oltre a questo, per poter effettuare correttamente l’accesso, l’utente dovrà essere censito nel REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).
Una volta effettuato l’accesso basterà selezionare l’Ufficio presso il quale operare, per poi procedere con il deposito (vedi fig. 2).
Si ricorda che gli Uffici dei Procuratori
che vogliano permettere il deposito telematico delle memorie e delle istanze
dovranno, ex art. 83 comma 12-quater.1 del D.L. 18/2020, richiedere al
Ministero specifica autorizzazione cui seguirà un decreto ministeriale ad
hoc una volta che saranno state verificate le funzionalità tecniche
operative presso l’ufficio richiedente.
Vediamo però, in termini operativi, come
si potrà preparare l’atto da trasmettere telematicamente.
Analogamente a quanto previsto per il
Processo Civile Telematico, l’atto principale del deposito dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
- essere in formato PDF;
- essere stato ottenuto da una
trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia di parti. Nono sarà pertanto ammessa la scansione di
immagini; - essere sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata.
Le tipologie di firma ammesse sono sia PAdES che CadES e gli atti potranno essere sottoscritti digitalmente anche da più difensori purché almeno uno di questi sia il depositante.
In merito, invece, ad eventuali allegati documentali, gli stessi dovranno essere esclusivamente in formato PDF (non sono ammessi per il momento altre tipologie di file) ed essere sottoscritti tutti con firma digitale PADES oppure CADES, un po’ come attualmente avviene nel Processo Tributario Telematico.
La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 Megabyte.
Si ricorda, poi, che per provvedere correttamente al deposito telematico degli atti di cui all’art. 415 bis comma 3 la nomina del difensore abilitato dovrà essere già stata correttamente annotata nel così detto “Re.Ge.WEB”. Annotazione che potrà essere effettuata a seguito della trasmissione della nomina che, anche in questo caso, potrà essere trasmessa tramite il Portale Deposito atti Penali.
In ordine, poi, alla procedura operativa
di deposito telematico, l’art. 6 delle disposizioni della DGSIA, indica le seguenti
fasi:
a) nell’inserimento dei dati richiesti dal
sistema;
b) nel caricamento dell’atto del
procedimento e dei documenti allegati;
c) nell’esecuzione del comando di invio.
Il PDP, a questo punto, genererà la
ricevuta di accettazione del deposito telematico che conterrà:
a) un identificativo unico nazionale nella
forma anno/numero;
b) i dati inseriti dal depositante;
c) la data e l’orario dell’operazione di
invio rilevati dai sistemi del Ministero.
Il difensore potrà poi verificare in ogni momento lo stato del deposito, ciò accedendo ancora una volta al PDP.
I possibili risultati visualizzabili a
seguito della trasmissione dell’atto saranno:
a) Inviato: eseguita con successo
l’operazione di “Invio”;
b) In transito: in attesa di smistamento
al sistema dell’Ufficio del pubblico ministero destinatario;
c) In fase di verifica: il deposito è
pervenuto nei sistemi dell’ufficio del pubblico ministero destinatario;
d) Accolto: intervenuta associazione
dell’atto inviato al procedimento di riferimento;
e) Rigettato: rifiuto del deposito; la
motivazione è riportata sul PDP;
f) Errore Tecnico: si è verificato un
problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di
stato ad effettuare nuovamente il deposito.
Questo primo grande passo nell’avvio delle
procedure di digitalizzazione del sistema penale, rappresenta un
importantissimo elemento di novità per tutti gli Avvocati che si dovranno in
futuro confrontare con il Processo Penale Telematico.
Fonte: Sistemiamo l’Italia