Nel caso in cui non ricorra o non interessi nessuna delle fattispecie che consentono di godere di particolari agevolazioni o di regimi contributivi ad hoc (per esempio l’apprendistato con un beneficiario di un trattamento di disoccupazione), che prescindono da particolari requisiti anagrafici, il datore di lavoro che assume un soggetto che ha già compiuto i 50 anni di età può, in via alternativa, accedere a una delle seguenti misure agevolative:
- Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, ai sensi del decreto ANPAL 19 aprile 2019, n. 178, ma unicamente per i soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- Incentivo per l’assunzione di uomini e donne disoccupati da oltre 12 mesi, ai sensi dell’art. 4, co. 8 – 11, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Peraltro, la prima misura, ossia l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, opera solo se la sede di lavoro, per cui è effettuata l’assunzione, è ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), oppure nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore, esclusi premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
Fonte: Sistemiamo l’Italia