Se l’utilizzatore nell’anno eroga più di 2.500 euro di compensi allo stesso soggetto, o supera il limite delle 280 ore annue di prestazione (con le particolarità dell’agricoltura), il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
Invece, se si violano l’obbligo della comunicazione anticipata (almeno 1 ora prima) o i divieti di cui all’art. 54-bis, co. 14, del D.L. n. 50/2017, ossia se si tratta del Contratto di Prestazione Occasionale:
- con utilizzatori aventi più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (eccetto aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo, per le attività lavorative rese da pensionati, studenti ecc., che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori);
- con imprese agricole, salvo che per le attività rese da pensionati, studenti ecc.
- con imprese edili e affini, esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle miniere, cave e torbiere;
- nell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere delle autocertificazioni dei prestatori.
In particolare, i prestatori che lavorano con alberghi e strutture ricettive del turismo devono dichiarare di essere:
- pensionati di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di 25 anni, iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado o l’università;
- disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito.
Chi lavora per un’azienda agricola, inoltre, deve dichiarare di non essere stato iscritto, l’anno prima, negli elenchi dei lavoratori agricoli. Inps e INL controlleranno tali dichiarazioni.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
Fonte: Sistemiamo l’Italia