In alternativa alle altre modalità, le lavoratrici possono astenersi dal lavoro solo dopo l’evento del parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso, purché il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
L’Inps, nella circ. 12 dicembre 2019, n. 148, ha fornito le proprie indicazioni operative e ha precisato che la scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto (ed entro i 5 mesi successivi) va effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione.
Tale domanda di maternità va presentata prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e comunque non oltre 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità), esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web Inps (con PIN dispositivo), tramite Patronato o Contact center.
La documentazione medico-sanitaria – attestante esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto (qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta) – va presentata in originale direttamente allo sportello presso la Sede territoriale Inps o spedita con raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia