L’art.13 della tariffa allegato A del DPR 26 ottobre 1972 n.642 prevede che devono essere soggetti all’imposta di bollo pari ad € 2.00 i seguenti documenti:
- Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
- ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria;
- Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la clausola dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari.
Il medesimo articolo rileva poi che l’imposta di bollo non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47 a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata.
L’art.6 della tabella allegato B del DPR 642/72, in tema di “Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Alternatività con l’IVA”, rileva che per le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva, l’esenzione dell’imposta di bollo è applicabile a condizione che i suddetti documenti “contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
L’imposta di bollo sulle fatture si applica quindi quando riportano un importo non assoggettato ad Iva e superiore ad euro 77,47 come per esempio:
- le fatture fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo (artt. 2 e 3 del DPR 633/72);
- le fatture fuori campo Iva per mancanza del requisito soggettivo (artt. 4 e 5 del DPR 633/72);
- le fatture emesse per operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72);
- le fatture emesse per operazioni escluse (art. 15 DPR 633/72);
- le fatture emesse per operazioni non imponibili a seguito di cessione ad esportatori abituali (art. 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72).
Vanno poi rilevati alcuni aspetti:
- quando la fattura riporta corrispettivi sia assoggettati ad Iva che non assoggettati ad Iva, l’imposta di bollo è dovuta per la parte non assoggettata ad Iva se di importo superiore a 77,47 euro;
- le note di credito, emesse a seguito del venir meno in tutto o in parte del corrispettivo fatturato, non assolvono l’imposta di bollo se le fatture originarie ne erano escluse, diversamente anch’esse assolvono l’imposta di bollo sempre che l’importo sia superiore a 77,47 euro.
A norma dell’art.22 del DPR 642/72, le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell’imposta di bollo, e qualora questa non venga assolta ad opera del soggetto obbligato, il destinatario “è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore”.
In caso quindi di ricezione di fattura elettronica da SDI ove non sono stati compilati i due campi inerenti l’imposta di bollo del blocco <DatiBollo> (in particolare i campi <BolloVirtuale> e <ImportoBollo>), premesso che si ritiene che la suddetta fattura non rientri nell’ambito delle fatture irregolari di cui all’art.6 c.8 lettera b) del D.Lgs 471/97, così come è da sconsigliare la procedura indicata all’art.22 secondo comma del DPR 642/72, rimangono almeno due soluzioni percorribili:
- richiedere al fornitore la emissione di nota di credito da inviare sempre tramiteSDI (TD04) a totale storno della fattura, e la riemissione della fattura elettronica corretta, rilevando che anche la nota di credito dovrebbe assolvere l’imposta di bollo oltre al fatto che, nell’emettere la nota di credito e la successiva fattura, sovente vengono commessi nuovi errori;
- comunicare al fornitore tramite email oppure PEC, che in assenza di diversa comunicazione (in effetti il fornitore potrebbe assolvere l’imposta di bollo senza però aver compilato i campi del blocco <DatiBollo>), l’imposta di bollo sarà assolta dall’azienda cliente (cioè dal cessionario/committente), tramite pagamento che dovrà avvenire secondo le indicazioni di cui al DMEF 28 dicembre 2018 (imposta di bollo su documento informatico), e cioè entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
E’ ovviamente sbagliato, in caso di ricezione di fattura elettronica che non ha compilato i campi <DatiBollo>, assolvere l’imposta di bollo in uno dei seguenti modi:
- stampare su carta la fattura elettronica ed apporre alla stessa la marca da bollo;
- assolvere l’imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Fonte: Sistemiamo l’Italia