Corte di Cassazione – Inammissibile il deposito frazionato se non effettuato contestualmente

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La Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 31474/2018, ha avuto modo di occuparsi di una problematica più volte sollevata dai difensori in sede di merito, e che quindi – negli ultimi anni – ha più volte interessato i nostri Tribunali. Si tratta del così detto “deposito frazionato”.

Come sappiamo il legislatore ha fissato in 30 megabyte il “peso” massimo consentito per un deposito telematico, obbligando – di fatto – i difensori depositanti a frazionare eventuali invii che superassero la soglia dimensionale anzidetta.

Orbene, nel caso oggetto della pronuncia in parola, parte ricorrente ha lamentato la mancata analisi – da parte del Tribunale – di documenti trasmessi con invii successivi rispetto al ricorso principale; documenti che si riferivano al medesimo fascicolo ma che erano stati materialmente depositati con buste telematiche successive rispetto a quella che aveva dato origine al procedimento.

Come sappiamo, l’art. 16bis comma 7 del Decreto Legge 179/2012, sul punto specificatamente prevede: Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.”

Sino ad oggi la giurisprudenza di merito, in casi simili, era stata prevalentemente “salvifica” nei confronti di parte depositante, interpretando il precetto “entro la fine del giorno di scadenza”  ammettendo – ad esempio nel caso di ricorsi o di atti introduttivi – depositi successivi effettuati anche alcuni giorni dopo l’invio della busta principale; ciò perché – come è noto – eventuali depositi frazionati devono obbligatoriamente far riferimento ad un numero di ruolo già esistente e, di conseguenza, il difensore di parte attrice o ricorrente, non potrebbe materialmente trasmettere i successivi invii se non dopo aver visto accettare l’invio principale da parte della cancelleria, con conseguente creazione del fascicolo d’ufficio e assegnazione del numero di ruolo.

La Corte di Cassazione, invece, prende le distanze da questa linea interpretativa, ritenendo che: “col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d’ufficio che l’iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso; i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l’inammissibilità delle produzioni e non già dell’intera opposizione. Dunque il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale. Il che significa che ove la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata – ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012 n. 17 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114 -, a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa, non certo in maniera immediatamente successiva, a distanza di uno o due giorni”

Se da un punto di vista strettamente esegetico non si può che concordare con quest’assunto giurisprudenziale, lo stesso non può dirsi da quello prettamente pratico. Come precedentemente accennato, infatti, il ricorrente non può materialmente provvedere al deposito delle successive buste telematiche se non dopo l’iscrizione a ruolo della procedura; iscrizione che quasi mai avviene nel medesimo giorno lavorativo della trasmissione, ma che – addirittura – spesso si concretizza solo nei due o tre giorni successivi, ciò a seconda dell’organizzazione interna delle singole cancellerie.

Se quindi, almeno sotto questo aspetto, risulta non condivisibile la pronuncia della Suprema Corte, l’evoluzione delle procedure interne al Processo Civile Telematico hanno oggi portato ad una soluzione alla problematica appena analizzata.

Dal marzo 2018, infatti, è possibile effettuare il così detto “deposito telematico multiplo”.

Tale deposito multiplo può essere attuato tramite l’inoltro di una prima busta denominata “deposito principale” (nel caso in cui si tratti di un atto introduttivo all’interno di tale prima busta dovranno essere presenti obbligatoriamente l’atto principale, la nota di iscrizione a ruolo e la procura alle liti) e con uno o più successivi invii denominati “depositi complementari”.

Questo nuovo sistema di deposito, già implementato nella maggior parte dei redattori presenti in commercio, permette – anche nel caso di ricorsi e atti di citazione – la trasmissione contestuale di più buste frazionate che, una volta inoltrate al Sistema Giustizia, vengono ricomposte in una sola busta telematica che verrà poi accettata in un’unica soluzione da parte della cancelleria.

 

 

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

Fonte: Sistemiamo l’Italia

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