Coronavirus: il punto sulle misure in vigore

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La grave epidemia in corso vede il frenetico succedersi di provvedimenti contenenti divieti agli spostamenti e all’esercizio delle varie attività nonché di sostegno ai lavoratori e imprese (basti pensare al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e al DPCM 22 marzo 2020). Senza pretesa di completezza, data la mole e diversità delle diverse misure, ecco le informazioni più rilevanti.

 

Indennità per autonomi, parasubordinati e subordinati – Gli art. da 27 a 31 e 38 del D.L. n. 18/2020 prevedono per marzo un’indennità, percettori di RDC esclusi, di 600 euro (esenti da Irpef) a favore di alcuni di lavoratori. L’Inps, con il msg. 20 marzo 2020, n. 1288, ha fornito le prime indicazioni. La domanda si presenta on line (si attendono ulteriori istruzioni Inps).

 

SOGGETTI

REQUISITI

Co.co.co. e professionisti

Liberi professionisti con P.IVA attiva al 23.2.2020, anche se di studi associati o società semplici, con attività autonoma ex art. 53, co. 1, TUIR, iscritti a GS Inps; Co.co.co. attivi al 23.2.2020, iscritti a GS (non titolari di trattamento pensionistico diretto né di altre forme di previdenza obbligatoria).

Autonomi gestioni speciali AGO

Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, se non titolari di trattamento pensionistico diretto e non aventi altre forme di previdenza obbligatoria, esclusa Gestione separata Inps.

Stagionali turismo e terme

Dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto tra 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020 (se non titolari di trattamento pensionistico diretto né di rapporto dipendente al 17.3.2020).

Agricoli

Operai agricoli a termine e altre categorie di iscritti negli elenchi annuali (se nel 2019 hanno almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non sono titolari di pensione).

Spettacolo

Iscritti al Fondo pensioni spettacolo con minimo 30 contributi giornalieri versati nel 2019; reddito non oltre 50.000 euro nel 2019; non titolari di trattamento pensionistico diretto né di lavoro dipendente al 17.3.2020.

 

Congedi e permessi – Gli artt. da 23 a 25 del D.L. n. 18/2020 recano speciali misure di sostegno per i genitori/lavoratori (se l’altro non è disoccupato o non lavoratore o ha strumenti di sostegno al reddito, o se non è stato chiesto il bonus alternativo per servizi di baby-sitting), che possono fruire di un congedo straordinario fino a 15 giorni per nucleo familiare, dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Tale congedo, cd. COVID-19, è cumulabile con i giorni di permesso retribuito ex lege n. 104/1992, estesi dal D.L. n. 18/2020 (6 + 12 per marzo/aprile), e con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (per le regole riguardanti la domanda, si veda quanto precisato dall’Inps nel msg. n. 1281/2020).

 

Categoria

Situazione Nucleo

Congedo e Indennità

Dipendenti privati

Figli fino a 12 anni di età

50% retribuzione
più contributi figurativi

Figli da 12 a 16 anni

15 giorni, senza indennità
né copertura figurativa

Figli di ogni età con grave handicap, iscritti a scuole/ospitati centri assistenziali

50% retribuzione
più contributi figurativi

Che hanno esaurito la fruizione massima individuale/di coppia dei congedi parentali

Indennizzi a seconda di età figlio
per cui si chiede congedo

Iscritti solo a GS Inps

Figli anche maggiori di 3 e fino a 12 anni

Indennità 50% di 1/365 di reddito individuato come indennità di maternità

Figli di ogni età con grave handicap, iscritti a scuole/ospitati centri assistenziali

Autonomi gestioni Inps

Figli anche maggiori di 1 e fino a 12 anni

50% retribuzione convenzionale giornaliera annua,
per tipo lavoro autonomo

Figli di ogni età con grave handicap, iscritti a scuole/ospitati centri assistenziali

Dipendenti privati con legge 104

Oltre ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992, per marzo e aprile, si può fruire di altri 12 giorni complessivi

Questi ulteriori giorni, anche frazionabili a ore, possono essere fruiti nello stesso mese

 

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING: LIBRETTO FAMIGLIA

Figli

Beneficiari (tutti)

Beneficiari (medici ecc.)

Minori di 12 anni
al 5 marzo 2020;

Con più di 12 anni, con grave handicap e iscritti a scuole/ospitati in centri diurni assistenziali

Dipendenti privati

Iscritti Gestione Separata

Autonomi iscritti Inps

Autonomi non iscritti a Inps (dopo OK loro casse previdenziali)

Dipendenti settore sanitario, pubblico/privato accreditato: Medici; Infermieri; Tecnici laboratorio biomedico o di radiologia medica; Operatori sociosanitari; Personale sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per esigenze epidemia

Importo

600 euro

1.000 euro

Erogazione

Direttamente da Inps con il Libretto Famiglia, per prestazioni rese
dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche

Non spetta se

L’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o ha strumenti di sostegno al reddito; o se è stato chiesto congedo COVID-19

Cumulo bonus
baby-sitting con

Giorni permesso retribuito legge 104, come estesi da D.L. 18/2020, e prolungamento congedo parentale per figli con grave disabilità

Domanda

Con modulo Inps, che sarà disponibile entro la prima settimana di aprile: on line, tramite Contact Center o patronati. Occorre registrazione sul sito Inps nella sezione prestazioni occasionali

 

Dimissioni delle lavoratrici madri – L’art. 55, co. 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, nel periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o affidato o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni ex art. 54, co. 9, devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio: a tale convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.

Vista la situazione di emergenza sanitaria, l’Ispettorato Nazionale (con Nota 12 marzo 2020, prot. n. 2181, allegato 1), ha istituito un nuovo modello, dedicato alle dimissioni e risoluzioni consensuali di cui sopra. Tale modulo, è utilizzabile on line solo fino al termine del periodo di emergenza, prevede una dichiarazione resa dall’interessata/o, che deve compilarlo, firmarlo, e inviarlo all’ITL competente via e-mail, insieme a una copia del documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.

Ricordiamo che, per le dimissioni presentate dall’inizio della gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino, oltre a non poter essere licenziata (salvo pochissime ipotesi), la lavoratrice può dimettersi con esenzione dal prestare il preavviso e, anzi, con diritto a ricevere la corrispondente indennità sostitutiva (come se si trattasse di dimissioni per giusta causa).

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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