La grave epidemia in corso vede il frenetico succedersi di provvedimenti contenenti divieti agli spostamenti e all’esercizio delle varie attività nonché di sostegno ai lavoratori e imprese (basti pensare al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e al DPCM 22 marzo 2020). Senza pretesa di completezza, data la mole e diversità delle diverse misure, ecco le informazioni più rilevanti.
Indennità per autonomi, parasubordinati e subordinati – Gli art. da 27 a 31 e 38 del D.L. n. 18/2020 prevedono per marzo un’indennità, percettori di RDC esclusi, di 600 euro (esenti da Irpef) a favore di alcuni di lavoratori. L’Inps, con il msg. 20 marzo 2020, n. 1288, ha fornito le prime indicazioni. La domanda si presenta on line (si attendono ulteriori istruzioni Inps).
SOGGETTI |
REQUISITI |
Co.co.co. e professionisti |
Liberi professionisti con P.IVA attiva al 23.2.2020, anche se di studi associati o società semplici, con attività autonoma ex art. 53, co. 1, TUIR, iscritti a GS Inps; Co.co.co. attivi al 23.2.2020, iscritti a GS (non titolari di trattamento pensionistico diretto né di altre forme di previdenza obbligatoria). |
Autonomi gestioni speciali AGO |
Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, se non titolari di trattamento pensionistico diretto e non aventi altre forme di previdenza obbligatoria, esclusa Gestione separata Inps. |
Stagionali turismo e terme |
Dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto tra 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020 (se non titolari di trattamento pensionistico diretto né di rapporto dipendente al 17.3.2020). |
Agricoli |
Operai agricoli a termine e altre categorie di iscritti negli elenchi annuali (se nel 2019 hanno almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non sono titolari di pensione). |
Spettacolo |
Iscritti al Fondo pensioni spettacolo con minimo 30 contributi giornalieri versati nel 2019; reddito non oltre 50.000 euro nel 2019; non titolari di trattamento pensionistico diretto né di lavoro dipendente al 17.3.2020. |
Congedi e permessi – Gli artt. da 23 a 25 del D.L. n. 18/2020 recano speciali misure di sostegno per i genitori/lavoratori (se l’altro non è disoccupato o non lavoratore o ha strumenti di sostegno al reddito, o se non è stato chiesto il bonus alternativo per servizi di baby-sitting), che possono fruire di un congedo straordinario fino a 15 giorni per nucleo familiare, dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Tale congedo, cd. COVID-19, è cumulabile con i giorni di permesso retribuito ex lege n. 104/1992, estesi dal D.L. n. 18/2020 (6 + 12 per marzo/aprile), e con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (per le regole riguardanti la domanda, si veda quanto precisato dall’Inps nel msg. n. 1281/2020).
Categoria |
Situazione Nucleo |
Congedo e Indennità |
Dipendenti privati |
Figli fino a 12 anni di età |
50% retribuzione |
Figli da 12 a 16 anni |
15 giorni, senza indennità |
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Figli di ogni età con grave handicap, iscritti a scuole/ospitati centri assistenziali |
50% retribuzione |
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Che hanno esaurito la fruizione massima individuale/di coppia dei congedi parentali |
Indennizzi a seconda di età figlio |
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Iscritti solo a GS Inps |
Figli anche maggiori di 3 e fino a 12 anni |
Indennità 50% di 1/365 di reddito individuato come indennità di maternità |
Figli di ogni età con grave handicap, iscritti a scuole/ospitati centri assistenziali |
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Autonomi gestioni Inps |
Figli anche maggiori di 1 e fino a 12 anni |
50% retribuzione convenzionale giornaliera annua, |
Figli di ogni età con grave handicap, iscritti a scuole/ospitati centri assistenziali |
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Dipendenti privati con legge 104 |
Oltre ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992, per marzo e aprile, si può fruire di altri 12 giorni complessivi |
Questi ulteriori giorni, anche frazionabili a ore, possono essere fruiti nello stesso mese |
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING: LIBRETTO FAMIGLIA |
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Figli |
Beneficiari (tutti) |
Beneficiari (medici ecc.) |
Minori di 12 anni Con più di 12 anni, con grave handicap e iscritti a scuole/ospitati in centri diurni assistenziali |
Dipendenti privati Iscritti Gestione Separata Autonomi iscritti Inps Autonomi non iscritti a Inps (dopo OK loro casse previdenziali) |
Dipendenti settore sanitario, pubblico/privato accreditato: Medici; Infermieri; Tecnici laboratorio biomedico o di radiologia medica; Operatori sociosanitari; Personale sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per esigenze epidemia |
Importo |
600 euro |
1.000 euro |
Erogazione |
Direttamente da Inps con il Libretto Famiglia, per prestazioni rese |
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Non spetta se |
L’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o ha strumenti di sostegno al reddito; o se è stato chiesto congedo COVID-19 |
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Cumulo bonus |
Giorni permesso retribuito legge 104, come estesi da D.L. 18/2020, e prolungamento congedo parentale per figli con grave disabilità |
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Domanda |
Con modulo Inps, che sarà disponibile entro la prima settimana di aprile: on line, tramite Contact Center o patronati. Occorre registrazione sul sito Inps nella sezione prestazioni occasionali |
Dimissioni delle lavoratrici madri – L’art. 55, co. 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, nel periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o affidato o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni ex art. 54, co. 9, devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio: a tale convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
Vista la situazione di emergenza sanitaria, l’Ispettorato Nazionale (con Nota 12 marzo 2020, prot. n. 2181, allegato 1), ha istituito un nuovo modello, dedicato alle dimissioni e risoluzioni consensuali di cui sopra. Tale modulo, è utilizzabile on line solo fino al termine del periodo di emergenza, prevede una dichiarazione resa dall’interessata/o, che deve compilarlo, firmarlo, e inviarlo all’ITL competente via e-mail, insieme a una copia del documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.
Ricordiamo che, per le dimissioni presentate dall’inizio della gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino, oltre a non poter essere licenziata (salvo pochissime ipotesi), la lavoratrice può dimettersi con esenzione dal prestare il preavviso e, anzi, con diritto a ricevere la corrispondente indennità sostitutiva (come se si trattasse di dimissioni per giusta causa).
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia