Per quanto qui di interesse, e solo per una prima informazione, l’art. 18 del D.L. n. 9/2020 dispone che: per agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50% del valore iniziale, salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
L’art. 19, ai co. 1 e 2, stabilisce che il periodo trascorso in malattia o quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al ricovero ospedaliero. Al di fuori di tali casi, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle PA, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
L’art. 22 dispone che, ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di 4.111.000 euro per il 2020 per pagare le prestazioni di lavoro straordinario. Ai medesimi fini e durata è autorizzata la spesa complessiva di 432.000 euro per il 2020 per pagare le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Infine, l’art. 23 stabilisce che regioni e province, nel rispetto dei vincoli di cui alla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del SSN, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche ricorrendo agli idonei delle graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e infermieristico, collocato in quiescenza, con durata fino a 6 mesi, comunque entro la fine dello stato di emergenza.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia