Contratto di espansione: deposito dell’accordo e verifiche

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Ai sensi dell’articolo 41, co. 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli accordi stipulati che, similmente a uno “scivolo”, prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro e l’indennità mensile, nonché l’elenco di tutti i lavoratori che accettano l’indennità, per essere efficaci, vanno depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro 25 marzo 2016. Per i lavoratori interessati, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge (in ogni caso) non possono modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico che sono vigenti al momento dell’adesione alle procedure relative al contratto di espansione.

E’ anche previsto che, in vista della stipulazione del contratto di espansione, il Ministero del lavoro debba verificare sia il progetto di formazione e di riqualificazione che il numero delle assunzioni previste.

Le sedi locali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, competenti per territorio devono procedere alla verifica del rispetto degli impegni che l’azienda ha assunto con il contratto di espansione, accertando i piani di riduzione oraria e i programmi di formazione.

In pratica, gli ITL competenti per territorio, 3 mesi prima che termini l’intervento della Cigs, verificano il rispetto degli impegni aziendali e quindi, entro 30 giorni dalla fine della Cigs, trasmettono una relazione al Ministero. Se, da tale documento emerge il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma che era stato presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo di riesame va concluso entro 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro.

 

  

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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