I nuovi obblighi Inail per i riders sono entrati in vigore il 1°
febbraio: nelle denunce di esercizio o variazione il committente deve
dichiarare la lavorazione svolta, indicando anche il tipo (o i tipi) di mezzo usato
per le consegne (la voce di rischio può variare in funzione del mezzo
utilizzato). Nelle denunce va indicata la stima della percentuale delle
consegne dei beni per i diversi mezzi di trasporto, inclusa la modalità a piedi
(es.: consegna con bici 50%, con ciclomotori 30%, con auto o furgoni 5%, senza
l’ausilio di mezzi di trasporto 15%). L’attività è classificata alla voce 0721
delle Nuove Tariffe dei premi. L’uso di mezzi di trasporto diversi comporta,
invece, l’attribuzione di una diversa voce di tariffa.
Per calcolare
il premio, che è a carico dell’impresa, si usa come retribuzione imponibile
quella convenzionale giornaliera, pari per il 2019 a 48,74 euro, annualmente
rivalutata. Il premio va versato in anticipo e, in fase di avvio
dell’assicurazione, è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate nella
denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio
(regolazione) da effettuare con l’autoliquidazione successiva.
Per stabilire
le retribuzioni presunte, l’azienda deve moltiplicare il numero totale dei
giorni di attività, che si presume saranno svolti da tutti i riders, per il valore della retribuzione
giornaliera convenzionale: con l’autoliquidazione 2021, sarà calcolata la
regolazione del premio dovuto per il 2020 in base alla retribuzione giornaliera
convenzionale aggiornata e al numero totale di giornate di attività
effettivamente prestate dai lavoratori nel 2020 (si considera giorno di
effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno 1 consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere).
A cura di Umberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consultente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia