Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, nella sua stesura originale, aveva modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introducendo anche il nuovo Capo V-bis, contenente norme di tutela per gli addetti alle consegne di merce per conto altrui. La legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del citato D.L. n. 101/2019, ha nuovamente modificato tali disposizioni, creando più di qualche “grattacapo” per aziende e consulenti.
Rapporti di collaborazione.
Con decorrenza dal 3 novembre scorso, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019, vale quanto segue:
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- la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro “prevalentemente” (e non più “esclusivamente”) personali;
- quanto appena sopra si applica quando le modalità sono organizzate dal committente, senza che ciò debba necessariamente avvenire “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, con la conseguenza che sono scomparsi due elementi che prima dovevano invece sussistere perché fosse applicabile la disciplina del lavoro subordinato (il che fa aumentare il rischio di contenzioso per il committente).
Infine, essendo stata confermata la previsione originaria del D.L. n. 101/2019, tali norme si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali (per un confronto si veda la tabella che segue).
Testo originario vigente fino al 4 settembre 2019 |
Testo vigente dal 5 settembre al 2 novembre 2019 (modifiche D.L. n. 101/2019) |
Testo vigente (modifiche legge 128/2019) |
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro … |
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… esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. |
… prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. |
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Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. |
Eccezioni. Come già avveniva in precedenza, quanto illustrato nella tabella sopra non trova applicazione nelle ipotesi indicate di seguito:
- collaborazioni per cui gli accordi collettivi nazionali stipulati da AA.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, per le particolari esigenze produttive e organizzative;
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.
Certificazione – Va evidenziato che, in tutti i casi in cui sussistano dubbi, ai sensi dell’articolo 2, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, le parti possono richiedere alle apposite commissioni la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al co. 1: in questa procedura il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Piattaforme e lavoratori “digitali” – Come anticipato in apertura, la legge n. 128/2019, di conversione del D.L. n. 101/2019, ha radicalmente modificato il Capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (che era stato introdotto proprio dal decreto legge). Ebbene, in base alle nuove disposizioni:
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- si considerano piattaforme digitali: i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione;
- sono destinatari della tutela contenuta nelle nuove norme tutti i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore ex 47, co. 2, lettera a), del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), attraverso piattaforme anche digitali.
Contratto provato “per iscritto”. Il nuovo articolo art. 47-ter, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone espressamente che i contratti individuali di lavoro stipulati con i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui al codice della strada, attraverso piattaforme anche digitali, devono essere provati per iscritto e i lavoratori hanno il diritto di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
Se tale previsione viene violata, si applica l’articolo 4 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (che prevede l’intervento dell’ITL e il pagamento di una sanzione amministrativa da parte del committente), e il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria in misura non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti. Inoltre, la violazione è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dalle nuove disposizioni.
Compenso. Anche non da subito, ma comunque entro il 3 novembre del prossimo anno, varrà quanto segue:
- i contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno il compito di definire criteri di determinazione del compenso, considerando modalità di svolgimento della prestazione e organizzazione del committente;
- se tali contratti collettivi non saranno stati stipulati, i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’aiuto di velocipedi o veicoli a motore tramite piattaforme digitali, non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e andrà loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da CCNL di settori affini o equivalenti siglati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- infine, andrà garantita un’indennità integrativa minima del 10% per il lavoro svolto di notte, nelle feste o in condizioni meteo sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi o, se la contrattazione collettiva non sarà intervenuta, con decreto del Ministro del lavoro.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia