Cassazione Civile – Validità del Registro INI-PEC

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Poche settimane orsono, proprio su queste pagine, avevamo commentato l’Ordinanza n. 24160/2019 con cui, la Suprema Corte di Cassazione, era tornata ad occuparsi della validità del registro INI-PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari.

Tale Ordinanza riprendeva pedissequamente il principio già esposto dalla medesima Corte con la pronuncia n. 3709/2019; pronuncia che era stata però ampiamente criticata nel suo contenuto e che pareva essere affetta da un palese errore materiale, errore che si annidava nell’aver indicato il registro INI-PEC al posto del registro IPA.

Tornando, però, all’Ordinanza n. 24160/2019, gli Ermellini avevano stabilito che: “il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al [omissis] “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” a un  indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”

Orbene, a seguito dell’ennesima levata di scudi della dottrina e dell’avvocatura (si precisa che a seguito del provvedimento citato è intervenuto con specifico comunicato anche il Presidente del Consiglio Nazionale Forense), oggi la Suprema Corte ammette l’errore e con l’Ordinanza n. 29749/2019 corregge l’errata interpretazione della norma in materia di pubblici registri.

Gli Ermellini, con il provvedimento in commento, hanno rilevato la presenza di un errore materiale all’interno dell’Ordinanza n. 24160/2019 che avrebbe potuto condurre a ritenere inidoneo il registro INI-PEC ai fini dell’efficacia della notificazione in proprio ex Legge 53/1994; tale errore è stato rinvenuto nella parte “della motivazione dell’ordinanza, dove essa, pur mostrando chiaramente di assumere come presupposto soltanto — per quanto attiene alla notifica presso l’indirizzo di posta elettronica certificata “del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INIPEC” e, si badi, non anche per l’indirizzo di PEC che indica come “quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze”, che è estratto dal REGINDE – una condivisibile “inidoneità soggettiva” del registro INIPEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica, ha poi riferito l’inidoneità al registro INIPEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile” da un precedente di questa Corte, sul quale, peraltro, risulta in corso di pubblicazione un’ordinanza di correzione d’ufficio.”

I Giudici hanno però chiarito che, con detta Ordinanza, la Corte avrebbe voluto, in realtà, soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al Giudice Minniti (sia come domiciliato presso un indirizzo INIPEC riferito al Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale) riguardassero indirizzi soggettivamente non riferibili al Magistrato stesso.

Ciò posto, la sesta sezione della Corte di Cassazione, ha ordinato la correzione dell’ordinanza n. 24160 del 2019 nel seguente modo: “Si intenda espunta in detta ordinanza la seguente proposizione: questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al Minniti “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria  dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del Minniti, è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida  notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI PEC). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso “indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza

Si intenda essa sostituita con la seguente proposizione:

“questo a prescindere dal fatto che il ricorso stato notificato a mezzo PEC al Minniti “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” [sic] a un indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze (presente nel REGINDE) e ad un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INIPEC, senza che essi siano riferibili alla posizione del Minniti, tenuto conto che la notifica ad un magistrato non si comprende come possa validamente essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o presso l’ufficio del protocollo del Tribunale di appartenenza sul presupposto di una inesistente elezione di domicilio da parte del magistrato ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comunque in alcun è configurabile ai sensi di tale norma”.

Con tale doveroso provvedimento, quindi, la Suprema Corte pone – si auspica – definitivamente un punto sulla validità del registro INI-PEC ai fini delle notificazioni in proprio ex Legge 53/1994.

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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