Le nuove disposizioni della legge n. 128/2019 estendono – a partire dal 1° febbraio 2020 – le norme sull’assicurazione infortuni e la sicurezza del lavoro, anche ai lavoratori cd. “digitali”.
Assicurazione infortuni – Ebbene, dal mese di febbraio del prossimo anno, i lavoratori “digitali” sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione Inail è determinato, ai sensi dell’art. 41 del DPR citato, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Per calcolare il premio, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell’art. 30 del medesimo DPR n. 1124/1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. Infine, sempre con riguardo all’assicurazione Inail, il committente che usa la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore previsti dal medesimo DPR n. 1124/1965.
Sicurezza sul lavoro – Anche in questo caso a partire dal 1° febbraio prossimo, il committente che usa la piattaforma (anche digitale) è tenuto nei confronti dei lavoratori addetti alla consegna di merci, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia