L’Inps, con la circolare 19 luglio 2019, n. 104, ha fornito le istruzioni per fruire dell’esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati (anche non imprenditori, es. un professionista) che assumono, a tempo pieno e indeterminato, un percettore del reddito di cittadinanza. Il bonus spetta se, prima dell’assunzione, il datore ha comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma on line del RDC gestita dall’Anpal.
MISURA DELL’INCENTIVO | |
Assunzione diretta | Esonero dal versamento dei contributi di datore e lavoratore (escluso Inail) nel limite dell’importo mensile del RDC spettante al lavoratore, con un tetto di 780 euro. La durata varia in relazione al periodo di fruizione del RDC già goduto dal lavoratore, ed è pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario fino all’assunzione, con un minimo di 5 mensilità. |
Patto di formazione | Se l’assunzione del beneficiario di RDC riguarda un’attività coerente con il percorso formativo, l’incentivo è attribuito, come sgravio contributivo, all’Ente che ha garantito il percorso formativo o di riqualificazione e al datore, per la metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro ciascuno. La durata dell’incentivo è stabilita come sopra, però per un minimo di 6 mensilità. |
L’incentivo spetta se il datore realizza un incremento occupazionale netto dei dipendenti a tempo indeterminato, se rispetta i principi generali per fruire degli incentivi (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015), se è in regola con gli obblighi contributivi e gli altri obblighi di legge, inclusi gli accordi e contratti collettivi (non solo nazionali) stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, infine, se è in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili, salva l’assunzione di un beneficiario del RDC iscritto alle liste della legge n. 68/1999.
De minimis – L’esonero riguarda i datori che fruiscono dell’agevolazione nei limiti del de minimis, e quindi, in 3 esercizi finanziari: 200.000 euro per la generalità dei casi; 100.000 euro per il trasporto su strada; 30.000 euro per pesca e acquacoltura; 20.000 euro per l’agricoltura. L’Inps ha precisato che, alla luce della piena operatività del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, l’importo dell’agevolazione spettante sarà riconosciuto solo dopo aver consultato tale registro e aver accertato che il datore non ha superato i limiti di aiuti previsti dalle norme UE.
QUESTI I RAPPORTI INCENTIVATI (SI) E QUELLI ESCLUSI (NO) | |||
Tempo indeterminato e pieno | SI | Trasformazione da full a part time ex art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 | SI |
Tempo indeterminato part time | NO | Intermittente (tutte le tipologie) | NO |
Tempo determinato (full o part time) | NO | Dirigenti (tutte le tipologie) | NO |
Prestazioni occasionali | NO | Lavoratori domestici (tutti) | NO |
Apprendisti (tutte le tipologie) | SI | Rapporti subordinati a TI in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro | SI |
Assunzioni a TI a scopo di somministrazione |
SI |
Trasferibilità dell’esonero – La fruizione del beneficio per gli assunti a tempo indeterminato è ammessa, per il periodo residuo, nei seguenti casi:
- cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., con passaggio del dipendente al cessionario;
- trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ.: in tal caso il rapporto prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Per contro, il datore che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, per un obbligo stabilito dalla o dal contratto collettivo, un lavoratore per cui il datore cessante stava fruendo dell’incentivo RDC non ha diritto al beneficio, dato che in tal caso vi è la cessazione del rapporto agevolato e l’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro.
Somministrazione – Lo sgravio spetta anche per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato a scopo di somministrazione anche se, con l’utilizzatore, essa è resa a termine. I benefici economici sono trasferiti all’utilizzatore e, per gli incentivi soggetti al de minimis, il beneficio è computato sull’utilizzatore; ne deriva che, se il lavoratore è utilizzato da più soggetti nel periodo di agevolazione, l’agenzia, anche per imputare correttamente gli importi degli aiuti de minimis, deve comunicare all’Inps l’invio in missione presso diversi utilizzatori.
Misura – In caso di assunzione diretta, la misura dell’incentivo RDC è pari ai contributi a carico del datore e del lavoratore (Inail escluso), nel limite dell’importo mensile del RDC fruito dal lavoratore assunto, con un tetto di 780 euro mensili. Quindi, dato che l’importo utile per lo sgravio è il beneficio economico mensile spettante al nucleo familiare all’assunzione del lavoratore, entro il massimale di 780 euro, ne deriva che, se nel nucleo vi sono più soggetti per cui è previsto l’inserimento lavorativo, è possibile riconoscere lo sgravio anche per più di un’assunzione dei componenti dello stesso nucleo, purché, dopo la prima assunzione incentivata, sussista un residuo di RDC.
L’assunzione comporta l’obbligo di comunicare entro 30 giorni il reddito previsto (per l’anno solare di assunzione). Il maggior reddito da lavoro concorre, dal mese dopo a quello della variazione, a determinare il beneficio per l’80%, rideterminando quindi l’importo mensile del RDC: tale importo costituirà il nuovo tetto per le ulteriori assunzioni di membri del nucleo.
Esempio – Se il RDC percepito dal nucleo è 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro comporta uno sgravio (parametrato ai contributi di datore e lavoratore) pari al minor valore tra 780 euro e l’importo dei contributi mensili (es.: 500 euro). Dopo che il lavoratore ha comunicato il reddito annuo previsto, viene rideterminato l’importo mensile del RDC: un’eventuale nuova assunzione, dà luogo a un nuovo sgravio nella misura minore tra importo del RDC residuo all’atto della nuova assunzione e contributi.
Per un rapporto attivato nel corso del mese, il tetto massimo dell’incentivo in tale mese è pari all’importo mensile diviso 31 e calcolato in base al numero dei giorni di durata nel mese.
Esempio: se l’importo mensile del RDC è 650 euro (inferiore al tetto di 780 euro), quello giornaliero è 20,96 euro (650,00/31): esso va moltiplicato per i giorni di calendario in cui è attivo il rapporto nel mese, per ottenere la misura del tetto del mese stesso.
Rinvio – Per quanto concerne l’individuazione delle diverse contribuzioni oggetto di sgravio (o meno), le modalità di presentazione della domanda (solo on line) e, infine, le istruzioni operative per fruire dell’incentivo ex. art. 8 del D.L. n. 4/2019, per tutte le gestioni previdenziali interessate, posto che l’Inps si è riservata di emanare ulteriori precisazioni, si rinvia al testo integrale della circolare n. 104/2019.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia