La fattura elettronica differita, anziché riportare il dettaglio delle operazioni, può riportare la sola indicazione della data e del numero del DDT?
Si, in caso di cessione di beni con emissione di DDT, la fattura elettronica differita, emessa per esempio con data fine mese e trasmessa a SDI entro il giorno 15 del mese successivo, anziché riportare il dettaglio delle operazioni, può riportare la sola indicazione della data e del numero del DDT emesso. La suddetta procedura, così come anche indicato nella circolare 18/E del 24 giugno 2014, potrà essere adottata non solo in caso di emissione di DDT, ma anche in caso di emissione di altri documenti idonei a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche di cui al DPR 472/96, come per esempio l’avviso di spedizione merce.
A cura di Umberto Zanini – Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia