Lo schema di bilancio di cui agli art. 2435-bis e 2435-ter non mostra alcune grandezze necessarie nella determinazione degli indici di allerta. In tal senso ci si chiede quale potrebbe essere la metodologia per la determinazione dei predetti indici.
Con riferimento alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata secondo gli schemi previsti dagli artt. 2435-bis e 2435-ter, il CNDCEC ha chiarito che, per la determinazione degli indici di allerta richiamati nell’art. 13 del D.L. n. 14/2019, si dovrà fare affidamento sulle situazioni contabili che vengono riportate negli schemi di bilancio in forma abbreviata. Ciò a voler precisare che, per queste tipologie di imprese, occorre avere a disposizione una serie di dati ed informazioni tali da garantire, agli organi di controllo e non, l’analisi sulla continuità aziendale ed eventualmente sull’insolvenza dell’impresa indagata. Pertanto, la review contabile deve avere origine dalle situazioni contabili, da cui estrapolare i dati per la determinazione degli indici di allerta. La sola distinzione tra “entro” e “oltre” l’esercizio successivo dei crediti e dei debiti non è bastevole per la valutazione dello stato di insolvenza dell’impresa. Necessita “esplodere” le voci riportate sul bilancio in forma abbreviata, per comprendere la natura dei debiti e dei crediti indagati e la loro puntuale scadenza. Ne consegue che un debito di fornitura è sicuramente differente rispetto a un debito finanziario, il quale, avendo a disposizione un piano di ammortamento, potrebbe essere ulteriormente distinto tra rate in scadenza “entro” l’esercizio successivo, rispetto a quelli “oltre” l’esercizio successivo.
A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia