Tra le novità recentemente introdotte dal D.L. 3 settembre 2019, n. 101, va menzionata anche quella che incrementa le tutele per gli iscritti alla Gestione Separata. In particolare, l’art. 1, co. 1, lettera b), di tale D.L., dispone che, dopo l’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è inserito l’art. 2-bis, rubricato “Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata”
La nuova norma dispone che per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – ossia coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 49, co. 1, del T.U. DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al co. 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo T.U. e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426; esclusi gli assegnatari di borse di studio – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita 1 mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile.
Inoltre, la misura dell’indennità di degenza ospedaliera viene aumentata del 100%, conseguentemente è aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
Fonte: Sistemiamo l’Italia