Credo di avere fatto confusione con le notifiche a mezzo PEC di un ricorso: non si applica la disciplina del processo covile che stabilisce due diversi termini per il notificante e il destinatario? Perché la legge parla di perfezionamento con la ricevuta di consegna al destinatario?
Andiamo con ordine. La legge prevede che le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel processo tributario si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta “RAC”).
Tuttavia, ai fini della decorrenza dei termini processuali la legge comunque differenzia gli effetti per il mittente e per il destinatario della notifica PEC andata a buon fine.
Infatti, per il mittente la notifica si intende eseguita al momento dell’invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (cosiddetta “RdAC”) rilasciata al medesimo gestore del sistema; invece, per il destinatario occorre far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore (ossia dal momento in cui è stata generata la cosiddetta “RAC” indirizzata al notificante).
A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa
Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.
Fonte: Sistemiamo l’Italia