Nonostante sia da considerarsi oramai risolto – in virtù della recente conversione in Legge del decreto 119/2018 – il contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di scelta della procedura telematica in appello qualora il primo grado fosse stato cartaceo, permangono alcune sacche di contenzioso sul punto.
In particolare, lo scorso febbraio, la Commissione Tributaria per la Lombardia ha avuto modo di prendere posizione relativamente all’introduzione, con modalità digitali, di un procedimento di appello che seguiva un primo grado integralmente cartaceo.
Parte convenuta, oltre all’eccezione che pare oramai superata in virtù della norma sopra citata, formula però un’interessante ulteriore censura sostenendo che “non potesse essere notificato l’appello in via telematica in quanto la notifica si perfeziona solo con la notifica al domicilio fisico eletto in primo grado” e, nello specifico, nel primo grado si era eletto un domicilio fisico e non digitale.
La Commissione lombarda respinge entrambe le eccezioni ritenendo che: “concordando convintamente con quanto stabilito dalla Suprema Corte – v. per tutte sent. Cass. Civ. SS.UU. n.23620 del 28.09.2018- ritiene che “in seguito alla introduzione del domicilio digitale previsto dall’art. 16, sexies del D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. n.221/2012, come modificato dal D.L. n.90/2014, convertito con modifiche dalla L. n.114/2014, è valida la notificazione al difensore presso l’indirizzo pec risultante dall’albo professionale di appartenenza”. A parere della Commissione la notifica dell’appello, effettuata ai difensori della parte privata i quali, essendo avvocati ed appartenenti ad un ordine professionale, devono obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata sin dal novembre 2009, è valida a tutti gli effetti di legge.
La Commissione inoltre evidenzia che con la riforma del contenzioso tributario, attuata con il D.lgs 156/2015, si è previsto all’art. 16/bis del novellato D.Lgs. 546/92 che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n.163 e dai successivi documenti di attuazione”.
Nel caso in esame risulta che la notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese è stata effettuata in una forma legislativamente prevista ed atta ad assicurare la conoscenza dell’atto da parte della E. s.p.a. essendo stati rispettati gli standard previsti dal D.M. del 04.08.2015.”
Anche nell’ambito tributario, quindi, ha trovato finalmente chiara applicazione il principio dettato dall’art. 16 sexies D.L. 179/2012.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Fonte: Sistemiamo l’Italia