Con un recente comunicato stampa integralmente reperibile sul portale ufficiale del MEF (a questo link), il Ministero ha annunciato il rilascio di nuove funzionalità relative al Processo Tributario Telematico, ossia, una specifica procedura volta a richiedere l’accesso temporaneo al fascicolo prima della costituzione in giudizio.
Dal 28 gennaio 2019 nell’ambito del processo tributario telematico, si legge nel comunicato de quo, “è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.
Gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie esaminano la richiesta di accesso temporaneo e possono accoglierla o rifiutarla, comunicandone l’esito al richiedente tramite PEC. In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è consentita per un periodo di 10 giorni di calendario.”
Con questa recente novità, quindi, il PTT si allinea al PCT anche in termini di visibilità del fascicolo, concedendo alla parte non ancora costituita di verificare gli atti di controparte prima di decidere se difendersi o meno in giudizio.
In questa breve guida, quindi, cercheremo di esaminare i requisiti per il deposito dell’istanza nonché le modalità operative.
Dopo aver effettuato l’accesso al portale “SIGIT” (https://sigit.finanze.it), dovremo procedere alla creazione di un nuovo deposito telematico, così come faremmo nel caso della trasmissione di un ricorso o di una memoria.
In primis selezioneremo la Commissione Tributaria di interesse e poi, nella sezione dedicata alla “tipologia di deposito” (vedi fig. 1), dovremo indicare la voce “accesso temporaneo al fascicolo del ricorso iscritto a ruolo”.
(Fig. 1)
A questo punto potremo inserire i dati principali della procedura a cui si intende accedere (vedi fig. 2 e 3) e quindi:
- Il numero di Ruolo Generale
- Il numero di atto (se presente)
- La tipologia di ricorrente
- La tipologia di resistente
- Il tipo di ricorso
(Fig. 2)
(Fig. 3)
Dopo aver indicato il nostro indirizzo PEC e il nostro ruolo nei confronti del soggetto legittimato all’accesso (ad esempio “difensore” – vedi fig. 4), potremo cliccare su “salva” e procedere al caricamento degli allegati obbligatori.
I documenti da inserire obbligatoriamente all’interno del deposito, saranno (vedi fig.4):
- L’istanza di accesso al fascicolo
- La procura rilasciata dal cliente
(Fig. 4)
Nella sezione di caricamento (vedi fig. 5 e 6) dovremo quindi inserire la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione a visionare il fascicolo.
Si ricorda che, come per ogni altro deposito relativo a procedure tributarie telematiche, l’atto principale – in questo caso la richiesta di accesso – dovrà essere inserito come PDF/A di tipo testuale e quindi non oggetto di scansione. La procura potrà invece essere caricata in formato immagine (scansione) nei formati PDF/A oppure TIFF.
Entrambi i documenti non dovranno comunque eccedere il limine dimensionale di 10Mb ed essere sottoscritti in formato CADES-BES (con estensione .P7M).
(Fig. 5)
(Fig. 6)
Dopo aver provveduto a caricare i file de quibus potremo procedere ad associarli alla “tipologia” di documento richiesto per l’istanza di accesso (vedi fig. 7, 8 e 9) e quindi, al salvataggio e alla validazione del deposito telematico.
(Fig. 7)
(Fig. 8)
(Fig. 9)
Una volta validato ed inviato il deposito, la cancelleria della Commissione Tributaria valuterà se concedere o meno l’accesso temporaneo al fascicolo.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
Fonte: Sistemiamo l’Italia