50% della Cigs al datore che assume con l’ADR

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Il (nuovo) datore che, durante il periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione, instaura un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che percepisce il trattamento di Cigs e sta fruendo dell’ADR, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, si vede riconoscere l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Condizione essenziale è che colui che assume, ossia il nuovo datore di lavoro, non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui il lavoratore era precedentemente impiegato: in tal caso, viene a cessare il rapporto di lavoro tra il cassaintegrato e l’azienda dalla quale prima dipendeva, e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.

L’esonero del 50% e fino a 4.030 euro annui per il datore ha una durata legata al tipo di rapporto che viene posto in essere, ed è così quantificato:

  1. assunzione con contratto a tempo determinato: 12 mesi;
  2. trasformazione (durante il suo svolgimento) del contratto da termine a tempo indeterminato: ulteriori 6 mesi, quindi con un massimo che può arrivare a 18 mesi;
  3. assunzione con contratto a tempo indeterminato: 18 mesi.

 

  

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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