L’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che, fermo il limite di durata massima per sommatoria di 24 mesi, un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto di questa procedura o di superamento del termine ivi stabilito, esso si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Il Ministero del Lavoro, nella circolare 31 ottobre 2018, n. 17, ha precisato che il decreto dignità (D.L. n. 87/2018) non ha invece modificato la previsione di cui si è detto appena sopra.
Anche a tale contratto si applica la nuova disciplina dei rinnovi, che impone l’obbligo di individuazione della causale, ai sensi degli articoli 21, co. 01, e 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015. Restano quindi valide le indicazioni fornite dal Ministero con la circolare n. 13/2008 sulla “verifica circa la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto”, nonché la “genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge”. In poche parole, l’intervento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro non garantisce la “correttezza” della causale.
Da ultimo, l’Ispettorato Nazionale (con nota 7 febbraio 2019, prot. n. 1214) ha precisato che l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva, e quindi sia superiore ai 24 mesi di legge. Si noti che, anche in questo intervento è stato ribadito che resta ferma l’osservanza delle disposizioni inerenti la necessità, in caso di rinnovo del contratto, della sussistenza delle “esigenze” previste dall’articolo 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
Fonte: Sistemiamo l’Italia